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Avvisi e informazioni |
27/06/2010 | | | 04/06/2010 | | | 15/05/2010 | | | 14/05/2010 | | | 06/05/2010 | | |
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DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE
Articolo 1
E’ costituita, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con la denominazione:
"I BERICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".
Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.
La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.
Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.
La cooperativa ha sede in Arcugnano (VI).
Con delibera degli organi competenti la cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società.
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre ipotesi.
Così pure i domicilii degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori per tutti i loro rapporti con la società sono quelli risultanti a loro cura (anche per eventuali indirizzi di posta elettronica, telefono e fax) dai libri sociali: in mancanza si fa riferimento ai rispettivi indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese.
Articolo 2
La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza di cui all'art. 25 del presente statuto.
Articolo 3
La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro.
Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e in particolare si propone di:
a) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio in sintonia con l’ambiente naturale, le sue risorse e le comunità locali;
b) favorire il turismo eco-compatibile;
c) favorire l’inserimento lavorativo, sociale e culturale di persone in situazione di svantaggio;
d) promuovere la persona nella sua totalità attraverso la condivisione di stili di vita basati sull’onestà, la trasparenza, la comprensione, il rispetto degli altri e dell’ambiente e attraverso la creazione di una rete di relazioni significative;
e) realizzare e organizzare un'attività che persegua, mediante lo spirito d'iniziativa e la solidale partecipazione di tutti i soci, la promozione personale e professionale di ogni singolo socio;
f) diffondere il metodo cooperativo.
La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.
La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile; i lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza soci.
I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell’avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell’impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali.
La cooperativa intende perseguire le proprie finalità mediante la gestione di servizi socio-sanitari, sociali ed educativi quali:
- gestione di strutture di accoglienza residenziali e semi-residenziali;
- organizzazione e gestione di corsi di pre-scuola e dopo-scuola e attività di assistenza allo studio;
- organizzazione e gestione di corsi di alfabetizzazione per stranieri;
- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a comunità di recupero;
- gestione di attività di riabilitazione;
- attività di educazione ambientale;
- attività di sostegno alla genitorialità e formazione agli adulti;
- mediazione dei conflitti e gestione di processi partecipativi;
- attività di prevenzione del disagio e di promozione dell’agio con adolescenti, genitori e comunità territoriali, attività di prevenzione alla tossicodipendenza.
La cooperativa intende inoltre perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio anche ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, mediante la gestione di attività produttive industriali o di servizi quali:
- realizzazione e gestione di strutture di tipo ricettivo, ricreativo e museale;
- gestione di aree attrezzate per attività sportive e ricreative;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e privato;
- realizzazione, gestione e guida a percorsi naturalistici, turistici, eno-gastronomici, archeologici e storici;
- realizzazione e gestione di opere di salvaguardia ambientale;
- realizzazione e organizzazione di attività didattiche, ludiche e ricreative rivolte a scolaresche, famiglie, comunità locali, associazioni culturali, sportive e ricreative, enti pubblici e altre organizzazioni;
- gestione e organizzazione di soggiorni di meditazione, riflessione e studio;
- promozione, produzione e rivendita di prodotti tipici locali ed equo-solidali;
- realizzazione, gestione e organizzazione di mostre temporanee o permanenti;
- produzione e distribuzione di materiale audio/video e cartaceo;
- organizzazione di convegni, seminari, corsi ed eventi culturali;
- pubblicazione di saggi, riviste e guide;
- promozione e gestione di impianti funzionanti mediante energie alternative.
La cooperativa potrà inoltre gestire attività di informazione, formazione, riabilitazione, socializzazione, finalizzate all’integrazione sociale e lavorativa di persone in situazione di disagio.
La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione e convenzione con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa potrà inoltre partecipare a pubblici appalti.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, concedere e assumere nei limiti di legge, affittanze di aziende o rami di aziende, assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell’art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59. La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.
La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell’art. 2526, comma 4, c.c..
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di legge.
Possono essere soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.
Anche ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, i soci:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 8.11.1991, n. 381.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.
Possono essere soci lavoratori coloro che esercitino attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per loro effettiva capacità di lavoro, attitudini, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.
Possono inoltre essere ammessi soci sovventori ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59.
Nel caso in cui il numero dei soci è di almeno nove, possono essere altresì soci le società Cooperative, le Associazioni e gli Enti senza finalità di lucro che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali, formativi, culturali e ricreativi affini alle finalità della Cooperativa.
Ai sensi dell’art. 2527 c.c. i nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell’impresa.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione e comunque per un termine non superiore a tre anni.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa.
I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 8 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall’art. 9 del presente statuto:
a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
c) la difficoltà o impossibilità sotto il profilo economico od organizzativo del suo inserimento nell’impresa;
d) l’inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine societaria.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.
In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione ai sensi dell’art. 2528 c.c.. |